Contratti di collaborazione

Conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni

Il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dell’Università di Pisa è regolato dal Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dell’Università di Pisa, in vigore dal 13 giugno 2009. (regolamento pdf)

Requisiti per il conferimento degli incarichi

L’art. 2 del Regolamento, in conformità all’art. 7, comma 6 D. lgs 165/2001, prevede che possano essere conferiti incarichi di lavoro autonomo, soltanto a soggetti che siano in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria e di pregressa esperienza professionale nel settore oggetto dell’incarico.

Fasi del procedimento

  1. Il docente deve far pervenire alla segreteria la richiesta di attivazione della procedura per il reclutamento di una determinata professionalità (richiesta procedura comparativa) PDF
  2. Al fine di accertare l’impossibilità oggettiva di provvedere con il personale in servizio, l’Unità Interdirezionale Gestione delle Collaborazioni Coordinate e Continuative dell’Amministrazione Centrale rende pubblico un avviso di fabbisogno interno della professionalità richiesta rivolto a tutto il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo. Le eventuali risposte all’avviso vengono valutate tramite colloquio con le persone interessate.
  3. Nel caso di esito negativo dell’interpello interno e qualora sussistano i requisiti necessari per l’attivazione dell’incarico, può essere avviata la procedura comparativa esterna. L’ Unità Interdirezionale Gestione delle Collaborazioni Coordinate e Continuative, ricevuta la richiesta del Dipartimento, verifica che l’oggetto della prestazione sia congruente con le funzioni istituzionali dell’Università , di natura altamente qualificata e che risponda ad obiettivi e progetti specifici. A tal fine è necessario che il docente fornisca, unitamente alla richiesta, una sintesi del progetto al quale il candidato dovrà collaborare. Si può prescindere sia dalla procedura comparativa che dall’interpello, e quindi procedere con affidamento diretto, nei seguenti casi:
    • la prestazione richiesta può essere svolta da un unico prestatore idoneo sul mercato (tale circostanza va debitamente documentata);
    • prestazioni seminariali di natura occasionale comportanti un impegno orario non superiori alle 8 ore;
    • incarico ad eminenti studiosi.

    Nel caso di comparazione di curricula il Dirigente dell’ Unità Interdirezionale Gestione delle Collaborazioni Coordinate e Continuative nomina una commissione di esperti nel campo di attività oggetto dell’incarico di cui fa parte, di norma, il docente che ha richiesto la procedura.

  4. La Segreteria, una volta acquisita tutta la documentazione necessaria, predispone il contratto e provvede all’invio dello stesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità così come previsto dall’art. 17, comma 30 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in Legge 3 Agosto 2009 n. 102. Il contratto acquista efficacia e diviene esecutivo dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti, a seguito di positivo riscontro del controllo di legittimità. I contratti diventano in ogni caso esecutivi decorsi 60 giorni dalla loro ricezione da parte della Corte senza che questa si sia pronunciata (silenzio-assenso).
  5. La Segreteria Amministrativa provvede direttamente al pagamento dei compensi ai professionisti con partita IVA ed ai prestatori occasionali, dietro presentazione di fattura o nota, corredata da una relazione del docente responsabile che certifichi il regolare svolgimento dell’attività ed il raggiungimento degli obiettivi fissati nell’incarico.
  6. I collaboratori che svolgono le proprie prestazioni in regime di collaborazione coordinata e continuativa vengono pagati con rate mensili posticipate. Al fine di evitare pagamenti di compensi non dovuti, il professore responsabile della ricerca è tenuto a comunicare tempestivamente alla Segreteria eventuali casi in cui il collaboratore non svolga regolarmente l’attività o non raggiunga gli obiettivi stabiliti dal contratto nei tempi e nei modi concordati. In questo caso la Segreteria provvederà a sospendere i pagamenti ed a prendere tutti gli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari. A fine contratto il docente dovrà presentare una relazione sull’attività svolta dal collaboratore e sui risultati da questo raggiunti.

La Segreteria rimane a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario